STATUTO F.I.I.S.A. (Federazione Italiana Intervento Sociale Attivo)
COSTITUZIONE E NATURA
Art. 1)
È costituita una Federazione senza scopo di lucro, con fini di solidarietà, ai sensi della Legge n. 266 del 11/8/1991, denominata FEDERAZIONE F.I.I.S.A. — ONLUS, con sede legale a –---------------, –------------------------. La Federazione F.I.I.S.A. è un'associazione di associazioni e comitati di volontariato, costituiti per assicurare forme di partecipazione e controllo attivo per la tutela dell’ambiente, dei diritti riconosciuti ad ogni cittadino, della legalità e per la prevenzione della corruzione. Ogni associazione o comitato opera in una specifica realtà territoriale (comune-provincia-regione), con riferimento a specifiche tematiche.
FINALITÀ
Art. 2)
La Federazione F.I.I.S.A. si propone di promuovere, sostenere e attuare il volontariato inteso come partecipazione attiva dei Cittadini per la tutela del patrimonio pubblico, dell’ambiente, dei diritti garantiti dalla carta dei diritti dell’uomo, per il controllo di legalità e per la prevenzione e contrasto della corruzione. Impegno primario della Federazione è offrire supporti formativi, tecnici e di coordinamento agli Enti aderenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
ATTIVITÀ
Art. 3)
La Federazione persegue le sue finalità:
• costituendosi come punto di riferimento, di coordinamento e di rappresentanza per tutti gli associati, nonché come erogatrice di servizi, consulenze e partecipazioni al fine di aiutare e sostenere l'attività dei Soci;
• predisponendo e promuovendo progetti per la formazione sia di base che permanente degli operatori volontari e specifici percorsi di approfondimento culturale e operativo per i gruppi dirigenti delle associazioni federate;
• curando specifiche attività e manifestazioni, in collaborazione con i soci e con altri Enti e Associazioni, volte a diffondere lo spirito e lo scopo del volontariato, a far conoscere e sensibilizzare la comunità sull'opera svolta dalle associazioni di volontariato F.I.I.S.A. e a favorirne lo sviluppo;
• organizzando convegni, corsi e seminari a livello nazionale e locale su tematiche proprie del volontariato, rivolti sia ai membri delle associazioni federate, sia a coloro che intendono conoscere, capire e impegnarsi nel volontariato;
curando la redazione e pubblicazione:
• di una rivista di informazione, collegamento e formazione per tutti gli operatori volontari;
• di fascicoli e monografie su specifici temi dell'attività di volontariato nonché, utilizzando sistemi telematici, favorire il collegamento e la comunicazione con tutti coloro che sono interessati e/o operano nel volontariato a tutela dell'ambiente, dei diritti dell'uomo, della legalità e per la prevenzione della corruzione;
predisponendo materiale divulgativo e strumenti per favorire la conduzione e gestione delle singole associazioni federate.
SEDE - DURATA
Art. 4)
La Federazione F.I.I.S.A. con sede nazionale in –----------------- (--) può costituire sedi operative periferiche. La Federazione avrà la durata fino al 31 dicembre 2054, potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
PATRIMONIO
Art. 5)
Il patrimonio della Federazione è costituito da:
A) beni mobili ed immobili comunque acquisiti dalla Federazione;
B) quote accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.
Le entrate della Federazione sono rappresentate:
a) da un contributo associativo annuale che sono tenuti a versare indistintamente tutti gli associati. L’entità minima di questo contributo viene fissata anno per anno dal Consiglio Centrale;
b) da contributi di privati;
c) da contributi dello Stato, di enti e/o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali;
d) da contributi di organismi internazionali;
e) da donazioni e lasciti testamentari;
f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
g) da ricavi da eventuali attività commerciali marginali per fini istituzionali;
h) da contributi una tantum che potranno essere richiesti a ciascun Socio a titolo di finanziamento di specifici progetti:
progetti e importo minimo del contributo sono deliberati dall’Assemblea Generale;
i) da ricavi derivanti da eventuali attività marginali svolte per fini istituzionali.
Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità della Federazione, anche quali beni a carattere strumentale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
SOCI
Art. 6)
I Soci della Federazione sono costituiti da:
• Associazioni e Comitati di volontariato che perseguono le finalità indicate nell’art. 2;
• Persone Fisiche.
Le Associazioni e i Comitati, Soci della Federazione, sono quelle che, a seguito di una domanda di ammissione, sono state accettate come Soci dal Consiglio Centrale della Federazione.
Con l'accettazione della domanda di ammissione le Associazioni, diventando Soci della Federazione, acquisiscono il diritto-dovere di denominarsi F.I.I.S.A. e di utilizzarne il logo.
I Soci Persone Fisiche sono costituiti:
• da coloro che, per specifici e importanti servizi resi alla Federazione, a seguito di domanda di ammissione, vengono accettati come Soci dall’Assemblea Generale all’unanimità.
A tutti i Soci, oltre al versamento del contributo associativo annuale, è richiesta una totale condivisione delle finalità della Federazione, e l'impegno a vivere con competenza e a far vivere il servizio di volontariato:
• in totale gratuità
• in forma organizzata e continuativa
I Soci devono rinnovare annualmente per iscritto la loro adesione alla Federazione riconfermando così gli impegni assunti.
Il mancato rinnovo di adesione entro i termini stabiliti comporta la perdita della qualifica di Socio e, conseguentemente, decade l'autorizzazione per i Soci Associazioni e Comitati all'utilizzo del nome F.I.I.S.A. e del logo che lo contraddistingue.
Ad ogni associato in regola con le norme statutarie e del regolamento viene rilasciato, all’atto di ammissione, un
attestato di appartenenza alla Federazione che, se regolarmente aggiornato ogni anno, è l’unico documento che attesta la qualifica di socio.
I soci Persone Fisiche e tutti gli operatori volontari membri delle Associazioni F.I.I.S.A federate come da elenchi inviati
entro il 31 dicembre di ogni anno sono provvisti dalla Federazione di polizze assicurative per infortuni, responsabilità
civile e malattia in relazione all’esercizio dell’attività di volontariato.
I Soci Persone Fisiche e i Soci Associazioni e Comitati, tramite propri rappresentanti appositamente eletti nelle Assemblee Zonali, sono membri di diritto della Assemblea Generale e partecipano con voto deliberativo.
Art. 7)
A far parte della Federazione possono essere ammessi annualmente, con la qualifica di Amici Sostenitori, Enti, Associazioni e Persone Fisiche che, condividendo le finalità della Federazione, partecipano e collaborano alla loro realizzazione anche con sostegni economici e professionali.
Gli “Amici Sostenitori”, pur essendo figure importanti per la Federazione, non sono propriamente “Soci” e quindi non hanno i diritti e i doveri propri dei Soci.
Art. 8)
La qualifica di socio si perde:
a) per la mancanza di rinnovo annuale scritto dell’adesione
b) per il mancato versamento del contributo associativo annuale
c) per dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio Centrale
d) per esclusione, pronunciata dal Consiglio Centrale
• quando per tre anni consecutivi non si partecipa all’Assemblea Generale
• quando non si rispettano le norme dello Statuto e del Regolamento
• quando con attività e/o comportamenti si adottano linee contrarie o comunque non accettate dalla Federazione.
L’esclusione, comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comporta il ritiro di ogni documentazione e il divieto di utilizzare sia il nome “F.I.I.S.A.” sia il logo relativo.
Contro il provvedimento di esclusione è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
L’esclusione dalla Federazione non fa decadere gli obblighi e gli impegni che il socio abbia precedentemente assunto.
ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Art. 9)
Gli organi della Federazione sono:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Centrale;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) il Segretario Generale;
f) il Responsabile Culturale;
g) l’Amministratore;
h) il Revisore dei Conti;
i) il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 10)
L’Assemblea Generale è composta dai Soci Persone Fisiche, e dai rappresentanti dei Soci Associazioni e Comitati eletti in apposite Assemblee Zonali. L’Assemblea delibera su tutte le materie e gli atti non riservati alla competenza degli altri organi della Federazione.
In particolare:
• propone gli orientamenti della Federazione e le attività generali;
• elegge fra i Soci e fra tutti gli Operatori Volontari che compongono le Associazioni e Comitati il Consiglio Centrale e, tra non soci, il Revisore dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
• approva i bilanci consuntivi e preventivi;
• delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto o sottopostial suo esame dal Consiglio Centrale;
• delibera, in riunione straordinaria, sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione della Federazione.
Art. 11)
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno nei termini previsti dalla legge; può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Centrale lo ritenga utile od opportuno, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli aventi diritto a partecipare all’Assemblea stessa o dal Revisore dei Conti.
La convocazione dell’assemblea, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, è effettuata dal Presidente della Federazione mediante lettera raccomandata o altra idonea forma inviata almeno quindici giorni prima della riunione; essa deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo oltre dieci giorni dalla data fissata per la prima.
Ogni membro dell’Assemblea ha diritto ad un voto e non può rappresentare più di un Socio mediante delega scritta.
Il Consiglio Centrale, tenuto conto del numero dei partecipanti all’Assemblea o di ogni altra circostanza, può disporre che i membri dell’Assemblea esprimano il proprio voto per corrispondenza su qualsiasi argomento di competenza dell’Assemblea. A tale forma di votazione si può ricorrere anche evitando la convocazione dell’Assemblea.
Art. 12)
Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Centrale; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; nell’ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, da un membro del Consiglio Centrale eletto dall’Assemblea. L’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata, in proprio e per delega, lapresenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per i casi previsti dal presente statuto. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, scioglimento della Federazione, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto: quorum richiesto sia in prima sia in seconda convocazione. Le deliberazioni debbono constare di verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea eletto dalla medesima su propostadel Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, su apposito libro.
L’Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare due scrutatori, anche fra i non Associati.
CONSIGLIO CENTRALE
Art. 13)
Il Consiglio Centrale è composto da 13 (tredici) a 41 (quarantuno) Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale previa determinazione del numero.
Il Consiglio Centrale elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti indicando eventualmente il vicario, il
Segretario Generale, l’Amministratore, il Responsabile Culturale e uno o più Vice Responsabili Culturali.
Inoltre, sempre nel proprio ambito, costituisce il Consiglio Direttivo ed elegge i componenti.
Il Consiglio Centrale esercita ogni potere inerente alla gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto tassativamente di competenza degli altri organi.
Al Consiglio spetta quindi, in via esemplificativa e non tassativa, la stipulazione, il rinnovo o la risoluzione di ogni contratto, convenzione od atto; l’accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore della Federazione; l’acquisto, l’alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati; il compimento di qualunque operazione presso Istituti di credito e Banche, ivi comprese l’apertura di conti correnti, di crediti e l’accensione di mutui; la transazione; la tutela giudiziaria con autorizzazione al Presidente per stare in giudizio; la nomina di avvocati alle liti, periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti; la predisposizione del bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’assemblea unitamente alla relazione sull’attività svolta; l’approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Segretario Generale.
Esso delibera sull’ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione di Soci, sull’entità del contributo associativo, nonché su ogni altra questione concernente l’attività della Federazione o ad essa sottoposta dal Presidente o dal Segretario Generale.
Il Consiglio Centrale predispone altresì i piani di lavoro annuali e ne affida la elaborazione e la esecuzione al Segretario Generale; dopo opportuna verifica costituisce le Delegazioni Zonali e Regionali ed eventuali gruppi promozionali relativi alle singole iniziative e nomina i responsabili indicati dalle rispettive assemblee.
Il Consiglio Centrale può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Segretario Generale e all’Amministratore.
Ogni membro del Consiglio Centrale si assume, fra l’altro, l’impegno di partecipare alle Delegazioni Zonali e Regionali di competenza e di promuovere la cultura e la crescita del volontariato.
Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito dal primo dei non eletti al momento disponibile; tale Consigliere cesserà con lo spirare del mandato del Consiglio. Se decade la maggioranza del Consiglio Centrale, deve essere immediatamente convocata l’Assemblea la quale provvederà alla nomina di altro Consiglio, composto dallo stesso numero del decaduto. Tale Consiglio rimarrà in carica solo per il periodo di durata del Consiglio decaduto.
Art. 14)
Il Consiglio Centrale è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dal Revisore dei Conti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, telegramma o posta elettronica da inviarsi possibilmente non meno di dodici giorni prima della riunione, o comunque in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno otto giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, e le sue deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale da parte di un membro del medesimo incaricato dal Presidente che assume le funzioni di Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15)
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Centrale previa determinazione del numero. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Segretario Generale, l’Amministratore e il Responsabile Culturale.
Al Consiglio Direttivo sono affidati, tramite apposita delega del Consiglio Centrale, i compiti di gestione ordinaria della Federazione. Ogni delibera del Consiglio Direttivo, che risulta dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene sottoposta al Consiglio Centrale per l’approvazione.
IL PRESIDENTE
Art. 16)
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo statuto, quelli che il Consiglio Centrale gli può attribuire.
Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento della Federazione, salvo riferirne al Consiglio da convocarsi entro breve termine.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente Vicario.
IL SEGRETARIO GENERALE
Art. 17)
Il Segretario Generale è organo esecutivo e di coordinamento della Federazione.
Ha il compito tra l’altro di: provvedere all’esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti, proporre agli organi deliberativi programmi e piani operativi atti ad assicurare il buon funzionamento delle singole iniziative e un progressivo sviluppo della Federazione; promuovere la costituzione delle Associazioni e dei Comitati; coordinare, guidare,animare, sostenere le attività della Federazione ed in particolare delle Associazioni Federate e delle Delegazioni Zonali e Regionali e assicurare il regolare funzionamento tecnico-operativo; proporre al Consiglio Centrale la costituzione delle Delegazioni Zonali e Regionali e presentare al Consiglio Centrale i nominativi dei Delegati e Responsabili Culturali Regionali e Zonali, indicati dalle rispettive Assemblee, per le necessarie delibere di nomina.
La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, dai Delegati Regionali ed eventualmente da altre persone scelte dal Segretario Generale e sottoposte all’approvazione del Consiglio Centrale.
Il Segretario Generale, al quale spetta la direzione della Segreteria Generale, risponde del proprio operato al Consiglio Centrale; ha facoltà di rilascio di copie certificate conformi, per estratto dei verbali degli organi associativi.
IL RESPONSABILE CULTURALE
Art. 18)
Il Responsabile Culturale è organo della Federazione; a lui spetta il compito di curare la formazione degli Associati. Il Responsabile Culturale predispone, secondo gli indirizzi dell’Assemblea Generale, linee e programmi formativi che, approvati dal Consiglio Centrale, vengono proposti ai Responsabili Culturali delle Associazioni Federate per essere attuati.
Il Responsabile Culturale cura particolarmente la formazione e l’aggiornamento dei Responsabili Culturali delle Associazioni Federate anche tramite periodici incontri con e fra gli stessi, coadiuvato dai Responsabili Culturali Regionali e Zonali con i quali stabilisce rapporti continuativi.
L’AMMINISTRATORE
Art. 19)
L’Amministratore ha il compito di assicurare la gestione economica della Federazione. È responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e, al termine dell’esercizio, predispone le bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Centrale.
IL REVISORE DEI CONTI
Art. 20)
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea Generale al di fuori della Federazione. Il Revisore dei Conti controlla l’amministrazione della Federazione, vigila sull’osservanza delle leggi e dello statuto sociale, ed accerta la regolare tenuta della contabilità. Il Revisore dei Conti può intervenire all’Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Centrale.Il Revisore dei Conti deve predisporre una relazione che accompagna la relazione annuale del Consiglio Centrale relativa al bilancio.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 21)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti, al di fuori dall’ambito associativo, dall’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione e il suo lodo sarà inappellabile.
DELEGAZIONI REGIONALI E ZONALI
ASSEMBLEE ZONALI
Art. 22)
Per meglio perseguire le proprie finalità, la Federazione opera a livello locale tramite Delegazioni Zonali e Regionali.
Art. 23)
La Delegazione Zonale è composta dalle Associazioni Federate presenti nella zona rappresentate dai relativi Presidenti e Responsabili Culturali. Sono membri di diritto della Delegazione Zonale anche i Soci, Persone Fisiche appartenenti ad una Associazione Federata e i membri del Consiglio Centrale della zona o comunque residenti nella zona.
La circoscrizione dell’ambito zonale e quindi delle Associazioni che compongono la Delegazione Zonale vengono definite in accordo con la Segreteria Generale.
Ogni tre anni la Delegazione Zonale, riunita in Assemblea, elegge i propri Responsabili e i Rappresentanti all'Assemblea Generale dei Soci Associazioni e Comitati componenti la Delegazione. I Responsabili della Delegazione Zonale da eleggere sono il Delegato Zonale e il Responsabile Culturale Zonale che possono essere scelti anche al di fuori dei membri della Delegazione Zonale purché appartenenti ad una delle Associazioni e Comitati F.I.I.S.A. della zona. Essi hanno il compito di guidare e coordinare tutta l'attività della Delegazione. Il numero dei Rappresentanti delle Associazioni e Comitati all'Assemblea Generale da eleggere è dipendente dal numero delle Associazioni e Comitati presenti nella zona e dalla loro consistenza e le modalità per definire tale numero sono riportate nel Regolamento. Il Delegato Zonale con l'elezione a tale carica è di diritto il primo dei Rappresentanti delle Associazioni e Comitati all'Assemblea Generale. Qualunque sia il numero delle Associazioni e Comitati componenti una Delegazione Zonale queste hanno comunque il diritto di essere rappresentate nell'Assemblea Generale da almeno un membro. Le assemblee costitutive e le assemblee elettive della Delegazione Zonale devono essere presiedute da Segretario Generale o da persona da lui delegata per iscritto. La costituzione della Delegazione Zonale e l’elezione dei Responsabili diventano effettive solo dopo la delibera di costituzione e di nomina dei Responsabili da parte del Consiglio Centrale. Per ogni riunione di Delegazione deve essere redatto un verbale, copia del quale deve essere inviata alla Segreteria Generale.
Art. 24)
Quando in una Regione sono presenti due o più Delegazioni Zonali, si costituisce la Delegazione Regionale.
La Delegazione Regionale è composta dai Delegati Zonali e dai Responsabili Culturali Zonali delle Delegazioni Zonali costituite nella Regione.
Sono membri di diritto della Delegazione Regionale i Soci Persone Fisiche appartenenti ad Associazioni Federate con sede nella Regione e i Consiglieri nazionali residenti nella Regione.
Ogni Delegazione Regionale elegge un Delegato Regionale e un Responsabile Culturale Regionale con il compito di guidare e coordinare l’attività della Delegazione Regionale.
La scelta dei Responsabili può essere fatta anche al di fuori dei componenti la Delegazione Regionale purché riguardi appartenenti ad Associazioni Federate della Regione.
La costituzione della Delegazione Regionale e la nomina del Delegato e del Responsabile Culturale Regionale sono deliberate dal Consiglio Centrale. Se nella Regione è costituita una sola Delegazione Zonale, questa assumerà il titolo di Delegazione Regionale. Tutti i Delegati Regionali sono membri di diritto della Segreteria Generale.
Art. 25)
Le Delegazioni Zonali e le Delegazioni Regionali hanno il compito di promuovere nel proprio ambito
• attività comuni per le Associazioni e Comitati Federati;
• iniziative culturali, formative e partecipative nonché di animare, sostenere e coordinare l’opera delleAssociazioni e Comitati Federati della Zona e della Regione;
• favorire la costituzione di nuove Associazioni e Comitati F.I.I.S.A.
Le attività e le relative competenze di ogni struttura decentrata (Delegazione Zonale e Delegazione Regionale) sono
strettamente dipendenti dallo specifico ambito territoriale in cui operano. Attività, norme di comportamento e di gestione, rapporti interni e rapporti con la Federazione sono specificati nel regolamento.
DURATA DELLE CARICHE
Art. 26)
Tutte le cariche previste nella Federazione sono della durata di tre esercizi e comunque devono coincidere con il rinnovo del Consiglio Centrale. Tutte le cariche sono gratuite; sono ammessi eventuali rimborsi spese con relative e regolari documentazioni. È consentita la rieleggibilità ma è esclusa la cumulabilità, ad eccezione di quanto espressamente previsto dallo statuto.
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 27)
L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Centrale provvede, tramite l’Amministratore, alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il bilancio, con la relazione del Consiglio Centrale ed il rapporto del Revisore dei Conti, dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale.
Art. 28)
Le obbligazioni, gli oneri contratti a nome e nell’interesse della Federazione vengono soddisfatti con il patrimonio della Federazione medesima.
LIBRI SOCIALI
Art. 29)
I libri, fermo quanto richiesto dalle leggi, sono:
• il libro delle riunioni degli organi della Federazione;
• il libro dei Soci.
MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Art. 30)
Le eventuali modifiche al presente Statuto, lo scioglimento della Federazione e la sua messa in liquidazione devono essere deliberati dall’Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata.
Essi devono essere proposti dal Consiglio Centrale o da un terzo dei componenti l’Assemblea Generale, richiamato quanto contemplato dall’articolo 12 dello statuto, con contestuale eventuale nomina, in sede di liquidazione, di uno opiù liquidatori, determinandone i poteri.
La delibera dell’assemblea pronunciante lo scioglimento deve essere opportunamente portata a conoscenza di tutti i Soci.
DEVOLUZIONE DEI BENI
Art. 31)
In caso di suo scioglimento o comunque di sua cessazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della Federazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato conformemente all'art. 5 comma 4 della Legge 266/91.
NORME GENERALI
Art. 32)
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dal Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.
Art. 1)
È costituita una Federazione senza scopo di lucro, con fini di solidarietà, ai sensi della Legge n. 266 del 11/8/1991, denominata FEDERAZIONE F.I.I.S.A. — ONLUS, con sede legale a –---------------, –------------------------. La Federazione F.I.I.S.A. è un'associazione di associazioni e comitati di volontariato, costituiti per assicurare forme di partecipazione e controllo attivo per la tutela dell’ambiente, dei diritti riconosciuti ad ogni cittadino, della legalità e per la prevenzione della corruzione. Ogni associazione o comitato opera in una specifica realtà territoriale (comune-provincia-regione), con riferimento a specifiche tematiche.
FINALITÀ
Art. 2)
La Federazione F.I.I.S.A. si propone di promuovere, sostenere e attuare il volontariato inteso come partecipazione attiva dei Cittadini per la tutela del patrimonio pubblico, dell’ambiente, dei diritti garantiti dalla carta dei diritti dell’uomo, per il controllo di legalità e per la prevenzione e contrasto della corruzione. Impegno primario della Federazione è offrire supporti formativi, tecnici e di coordinamento agli Enti aderenti per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
ATTIVITÀ
Art. 3)
La Federazione persegue le sue finalità:
• costituendosi come punto di riferimento, di coordinamento e di rappresentanza per tutti gli associati, nonché come erogatrice di servizi, consulenze e partecipazioni al fine di aiutare e sostenere l'attività dei Soci;
• predisponendo e promuovendo progetti per la formazione sia di base che permanente degli operatori volontari e specifici percorsi di approfondimento culturale e operativo per i gruppi dirigenti delle associazioni federate;
• curando specifiche attività e manifestazioni, in collaborazione con i soci e con altri Enti e Associazioni, volte a diffondere lo spirito e lo scopo del volontariato, a far conoscere e sensibilizzare la comunità sull'opera svolta dalle associazioni di volontariato F.I.I.S.A. e a favorirne lo sviluppo;
• organizzando convegni, corsi e seminari a livello nazionale e locale su tematiche proprie del volontariato, rivolti sia ai membri delle associazioni federate, sia a coloro che intendono conoscere, capire e impegnarsi nel volontariato;
curando la redazione e pubblicazione:
• di una rivista di informazione, collegamento e formazione per tutti gli operatori volontari;
• di fascicoli e monografie su specifici temi dell'attività di volontariato nonché, utilizzando sistemi telematici, favorire il collegamento e la comunicazione con tutti coloro che sono interessati e/o operano nel volontariato a tutela dell'ambiente, dei diritti dell'uomo, della legalità e per la prevenzione della corruzione;
predisponendo materiale divulgativo e strumenti per favorire la conduzione e gestione delle singole associazioni federate.
SEDE - DURATA
Art. 4)
La Federazione F.I.I.S.A. con sede nazionale in –----------------- (--) può costituire sedi operative periferiche. La Federazione avrà la durata fino al 31 dicembre 2054, potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
PATRIMONIO
Art. 5)
Il patrimonio della Federazione è costituito da:
A) beni mobili ed immobili comunque acquisiti dalla Federazione;
B) quote accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate.
Le entrate della Federazione sono rappresentate:
a) da un contributo associativo annuale che sono tenuti a versare indistintamente tutti gli associati. L’entità minima di questo contributo viene fissata anno per anno dal Consiglio Centrale;
b) da contributi di privati;
c) da contributi dello Stato, di enti e/o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali;
d) da contributi di organismi internazionali;
e) da donazioni e lasciti testamentari;
f) da rimborsi derivanti da convenzioni;
g) da ricavi da eventuali attività commerciali marginali per fini istituzionali;
h) da contributi una tantum che potranno essere richiesti a ciascun Socio a titolo di finanziamento di specifici progetti:
progetti e importo minimo del contributo sono deliberati dall’Assemblea Generale;
i) da ricavi derivanti da eventuali attività marginali svolte per fini istituzionali.
Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità della Federazione, anche quali beni a carattere strumentale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
SOCI
Art. 6)
I Soci della Federazione sono costituiti da:
• Associazioni e Comitati di volontariato che perseguono le finalità indicate nell’art. 2;
• Persone Fisiche.
Le Associazioni e i Comitati, Soci della Federazione, sono quelle che, a seguito di una domanda di ammissione, sono state accettate come Soci dal Consiglio Centrale della Federazione.
Con l'accettazione della domanda di ammissione le Associazioni, diventando Soci della Federazione, acquisiscono il diritto-dovere di denominarsi F.I.I.S.A. e di utilizzarne il logo.
I Soci Persone Fisiche sono costituiti:
• da coloro che, per specifici e importanti servizi resi alla Federazione, a seguito di domanda di ammissione, vengono accettati come Soci dall’Assemblea Generale all’unanimità.
A tutti i Soci, oltre al versamento del contributo associativo annuale, è richiesta una totale condivisione delle finalità della Federazione, e l'impegno a vivere con competenza e a far vivere il servizio di volontariato:
• in totale gratuità
• in forma organizzata e continuativa
I Soci devono rinnovare annualmente per iscritto la loro adesione alla Federazione riconfermando così gli impegni assunti.
Il mancato rinnovo di adesione entro i termini stabiliti comporta la perdita della qualifica di Socio e, conseguentemente, decade l'autorizzazione per i Soci Associazioni e Comitati all'utilizzo del nome F.I.I.S.A. e del logo che lo contraddistingue.
Ad ogni associato in regola con le norme statutarie e del regolamento viene rilasciato, all’atto di ammissione, un
attestato di appartenenza alla Federazione che, se regolarmente aggiornato ogni anno, è l’unico documento che attesta la qualifica di socio.
I soci Persone Fisiche e tutti gli operatori volontari membri delle Associazioni F.I.I.S.A federate come da elenchi inviati
entro il 31 dicembre di ogni anno sono provvisti dalla Federazione di polizze assicurative per infortuni, responsabilità
civile e malattia in relazione all’esercizio dell’attività di volontariato.
I Soci Persone Fisiche e i Soci Associazioni e Comitati, tramite propri rappresentanti appositamente eletti nelle Assemblee Zonali, sono membri di diritto della Assemblea Generale e partecipano con voto deliberativo.
Art. 7)
A far parte della Federazione possono essere ammessi annualmente, con la qualifica di Amici Sostenitori, Enti, Associazioni e Persone Fisiche che, condividendo le finalità della Federazione, partecipano e collaborano alla loro realizzazione anche con sostegni economici e professionali.
Gli “Amici Sostenitori”, pur essendo figure importanti per la Federazione, non sono propriamente “Soci” e quindi non hanno i diritti e i doveri propri dei Soci.
Art. 8)
La qualifica di socio si perde:
a) per la mancanza di rinnovo annuale scritto dell’adesione
b) per il mancato versamento del contributo associativo annuale
c) per dimissioni da presentare per iscritto al Consiglio Centrale
d) per esclusione, pronunciata dal Consiglio Centrale
• quando per tre anni consecutivi non si partecipa all’Assemblea Generale
• quando non si rispettano le norme dello Statuto e del Regolamento
• quando con attività e/o comportamenti si adottano linee contrarie o comunque non accettate dalla Federazione.
L’esclusione, comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comporta il ritiro di ogni documentazione e il divieto di utilizzare sia il nome “F.I.I.S.A.” sia il logo relativo.
Contro il provvedimento di esclusione è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
L’esclusione dalla Federazione non fa decadere gli obblighi e gli impegni che il socio abbia precedentemente assunto.
ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Art. 9)
Gli organi della Federazione sono:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Centrale;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) il Segretario Generale;
f) il Responsabile Culturale;
g) l’Amministratore;
h) il Revisore dei Conti;
i) il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 10)
L’Assemblea Generale è composta dai Soci Persone Fisiche, e dai rappresentanti dei Soci Associazioni e Comitati eletti in apposite Assemblee Zonali. L’Assemblea delibera su tutte le materie e gli atti non riservati alla competenza degli altri organi della Federazione.
In particolare:
• propone gli orientamenti della Federazione e le attività generali;
• elegge fra i Soci e fra tutti gli Operatori Volontari che compongono le Associazioni e Comitati il Consiglio Centrale e, tra non soci, il Revisore dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
• approva i bilanci consuntivi e preventivi;
• delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto o sottopostial suo esame dal Consiglio Centrale;
• delibera, in riunione straordinaria, sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione della Federazione.
Art. 11)
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno nei termini previsti dalla legge; può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Centrale lo ritenga utile od opportuno, o ne sia fatta richiesta per iscritto, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli aventi diritto a partecipare all’Assemblea stessa o dal Revisore dei Conti.
La convocazione dell’assemblea, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, è effettuata dal Presidente della Federazione mediante lettera raccomandata o altra idonea forma inviata almeno quindici giorni prima della riunione; essa deve contenere, sia per la prima che per la seconda convocazione, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno. La riunione in seconda convocazione non può avere luogo oltre dieci giorni dalla data fissata per la prima.
Ogni membro dell’Assemblea ha diritto ad un voto e non può rappresentare più di un Socio mediante delega scritta.
Il Consiglio Centrale, tenuto conto del numero dei partecipanti all’Assemblea o di ogni altra circostanza, può disporre che i membri dell’Assemblea esprimano il proprio voto per corrispondenza su qualsiasi argomento di competenza dell’Assemblea. A tale forma di votazione si può ricorrere anche evitando la convocazione dell’Assemblea.
Art. 12)
Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Centrale; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; nell’ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, da un membro del Consiglio Centrale eletto dall’Assemblea. L’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata, in proprio e per delega, lapresenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto in prima convocazione e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per i casi previsti dal presente statuto. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, scioglimento della Federazione, messa in liquidazione e devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto: quorum richiesto sia in prima sia in seconda convocazione. Le deliberazioni debbono constare di verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea eletto dalla medesima su propostadel Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso, su apposito libro.
L’Assemblea, su proposta del Presidente, può nominare due scrutatori, anche fra i non Associati.
CONSIGLIO CENTRALE
Art. 13)
Il Consiglio Centrale è composto da 13 (tredici) a 41 (quarantuno) Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale previa determinazione del numero.
Il Consiglio Centrale elegge nel suo seno il Presidente, uno o più Vice Presidenti indicando eventualmente il vicario, il
Segretario Generale, l’Amministratore, il Responsabile Culturale e uno o più Vice Responsabili Culturali.
Inoltre, sempre nel proprio ambito, costituisce il Consiglio Direttivo ed elegge i componenti.
Il Consiglio Centrale esercita ogni potere inerente alla gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto tassativamente di competenza degli altri organi.
Al Consiglio spetta quindi, in via esemplificativa e non tassativa, la stipulazione, il rinnovo o la risoluzione di ogni contratto, convenzione od atto; l’accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore della Federazione; l’acquisto, l’alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati; il compimento di qualunque operazione presso Istituti di credito e Banche, ivi comprese l’apertura di conti correnti, di crediti e l’accensione di mutui; la transazione; la tutela giudiziaria con autorizzazione al Presidente per stare in giudizio; la nomina di avvocati alle liti, periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti; la predisposizione del bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all’assemblea unitamente alla relazione sull’attività svolta; l’approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Segretario Generale.
Esso delibera sull’ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione di Soci, sull’entità del contributo associativo, nonché su ogni altra questione concernente l’attività della Federazione o ad essa sottoposta dal Presidente o dal Segretario Generale.
Il Consiglio Centrale predispone altresì i piani di lavoro annuali e ne affida la elaborazione e la esecuzione al Segretario Generale; dopo opportuna verifica costituisce le Delegazioni Zonali e Regionali ed eventuali gruppi promozionali relativi alle singole iniziative e nomina i responsabili indicati dalle rispettive assemblee.
Il Consiglio Centrale può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Segretario Generale e all’Amministratore.
Ogni membro del Consiglio Centrale si assume, fra l’altro, l’impegno di partecipare alle Delegazioni Zonali e Regionali di competenza e di promuovere la cultura e la crescita del volontariato.
Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito dal primo dei non eletti al momento disponibile; tale Consigliere cesserà con lo spirare del mandato del Consiglio. Se decade la maggioranza del Consiglio Centrale, deve essere immediatamente convocata l’Assemblea la quale provvederà alla nomina di altro Consiglio, composto dallo stesso numero del decaduto. Tale Consiglio rimarrà in carica solo per il periodo di durata del Consiglio decaduto.
Art. 14)
Il Consiglio Centrale è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio o dal Revisore dei Conti.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, telegramma o posta elettronica da inviarsi possibilmente non meno di dodici giorni prima della riunione, o comunque in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno otto giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, e le sue deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale da parte di un membro del medesimo incaricato dal Presidente che assume le funzioni di Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15)
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti nel proprio seno dal Consiglio Centrale previa determinazione del numero. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo il Presidente, il Segretario Generale, l’Amministratore e il Responsabile Culturale.
Al Consiglio Direttivo sono affidati, tramite apposita delega del Consiglio Centrale, i compiti di gestione ordinaria della Federazione. Ogni delibera del Consiglio Direttivo, che risulta dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene sottoposta al Consiglio Centrale per l’approvazione.
IL PRESIDENTE
Art. 16)
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo statuto, quelli che il Consiglio Centrale gli può attribuire.
Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento della Federazione, salvo riferirne al Consiglio da convocarsi entro breve termine.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente Vicario.
IL SEGRETARIO GENERALE
Art. 17)
Il Segretario Generale è organo esecutivo e di coordinamento della Federazione.
Ha il compito tra l’altro di: provvedere all’esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti, proporre agli organi deliberativi programmi e piani operativi atti ad assicurare il buon funzionamento delle singole iniziative e un progressivo sviluppo della Federazione; promuovere la costituzione delle Associazioni e dei Comitati; coordinare, guidare,animare, sostenere le attività della Federazione ed in particolare delle Associazioni Federate e delle Delegazioni Zonali e Regionali e assicurare il regolare funzionamento tecnico-operativo; proporre al Consiglio Centrale la costituzione delle Delegazioni Zonali e Regionali e presentare al Consiglio Centrale i nominativi dei Delegati e Responsabili Culturali Regionali e Zonali, indicati dalle rispettive Assemblee, per le necessarie delibere di nomina.
La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, dai Delegati Regionali ed eventualmente da altre persone scelte dal Segretario Generale e sottoposte all’approvazione del Consiglio Centrale.
Il Segretario Generale, al quale spetta la direzione della Segreteria Generale, risponde del proprio operato al Consiglio Centrale; ha facoltà di rilascio di copie certificate conformi, per estratto dei verbali degli organi associativi.
IL RESPONSABILE CULTURALE
Art. 18)
Il Responsabile Culturale è organo della Federazione; a lui spetta il compito di curare la formazione degli Associati. Il Responsabile Culturale predispone, secondo gli indirizzi dell’Assemblea Generale, linee e programmi formativi che, approvati dal Consiglio Centrale, vengono proposti ai Responsabili Culturali delle Associazioni Federate per essere attuati.
Il Responsabile Culturale cura particolarmente la formazione e l’aggiornamento dei Responsabili Culturali delle Associazioni Federate anche tramite periodici incontri con e fra gli stessi, coadiuvato dai Responsabili Culturali Regionali e Zonali con i quali stabilisce rapporti continuativi.
L’AMMINISTRATORE
Art. 19)
L’Amministratore ha il compito di assicurare la gestione economica della Federazione. È responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e, al termine dell’esercizio, predispone le bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Centrale.
IL REVISORE DEI CONTI
Art. 20)
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea Generale al di fuori della Federazione. Il Revisore dei Conti controlla l’amministrazione della Federazione, vigila sull’osservanza delle leggi e dello statuto sociale, ed accerta la regolare tenuta della contabilità. Il Revisore dei Conti può intervenire all’Assemblea ed alle riunioni del Consiglio Centrale.Il Revisore dei Conti deve predisporre una relazione che accompagna la relazione annuale del Consiglio Centrale relativa al bilancio.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 21)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti, al di fuori dall’ambito associativo, dall’Assemblea.
Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura, con esclusione di ogni altra giurisdizione e il suo lodo sarà inappellabile.
DELEGAZIONI REGIONALI E ZONALI
ASSEMBLEE ZONALI
Art. 22)
Per meglio perseguire le proprie finalità, la Federazione opera a livello locale tramite Delegazioni Zonali e Regionali.
Art. 23)
La Delegazione Zonale è composta dalle Associazioni Federate presenti nella zona rappresentate dai relativi Presidenti e Responsabili Culturali. Sono membri di diritto della Delegazione Zonale anche i Soci, Persone Fisiche appartenenti ad una Associazione Federata e i membri del Consiglio Centrale della zona o comunque residenti nella zona.
La circoscrizione dell’ambito zonale e quindi delle Associazioni che compongono la Delegazione Zonale vengono definite in accordo con la Segreteria Generale.
Ogni tre anni la Delegazione Zonale, riunita in Assemblea, elegge i propri Responsabili e i Rappresentanti all'Assemblea Generale dei Soci Associazioni e Comitati componenti la Delegazione. I Responsabili della Delegazione Zonale da eleggere sono il Delegato Zonale e il Responsabile Culturale Zonale che possono essere scelti anche al di fuori dei membri della Delegazione Zonale purché appartenenti ad una delle Associazioni e Comitati F.I.I.S.A. della zona. Essi hanno il compito di guidare e coordinare tutta l'attività della Delegazione. Il numero dei Rappresentanti delle Associazioni e Comitati all'Assemblea Generale da eleggere è dipendente dal numero delle Associazioni e Comitati presenti nella zona e dalla loro consistenza e le modalità per definire tale numero sono riportate nel Regolamento. Il Delegato Zonale con l'elezione a tale carica è di diritto il primo dei Rappresentanti delle Associazioni e Comitati all'Assemblea Generale. Qualunque sia il numero delle Associazioni e Comitati componenti una Delegazione Zonale queste hanno comunque il diritto di essere rappresentate nell'Assemblea Generale da almeno un membro. Le assemblee costitutive e le assemblee elettive della Delegazione Zonale devono essere presiedute da Segretario Generale o da persona da lui delegata per iscritto. La costituzione della Delegazione Zonale e l’elezione dei Responsabili diventano effettive solo dopo la delibera di costituzione e di nomina dei Responsabili da parte del Consiglio Centrale. Per ogni riunione di Delegazione deve essere redatto un verbale, copia del quale deve essere inviata alla Segreteria Generale.
Art. 24)
Quando in una Regione sono presenti due o più Delegazioni Zonali, si costituisce la Delegazione Regionale.
La Delegazione Regionale è composta dai Delegati Zonali e dai Responsabili Culturali Zonali delle Delegazioni Zonali costituite nella Regione.
Sono membri di diritto della Delegazione Regionale i Soci Persone Fisiche appartenenti ad Associazioni Federate con sede nella Regione e i Consiglieri nazionali residenti nella Regione.
Ogni Delegazione Regionale elegge un Delegato Regionale e un Responsabile Culturale Regionale con il compito di guidare e coordinare l’attività della Delegazione Regionale.
La scelta dei Responsabili può essere fatta anche al di fuori dei componenti la Delegazione Regionale purché riguardi appartenenti ad Associazioni Federate della Regione.
La costituzione della Delegazione Regionale e la nomina del Delegato e del Responsabile Culturale Regionale sono deliberate dal Consiglio Centrale. Se nella Regione è costituita una sola Delegazione Zonale, questa assumerà il titolo di Delegazione Regionale. Tutti i Delegati Regionali sono membri di diritto della Segreteria Generale.
Art. 25)
Le Delegazioni Zonali e le Delegazioni Regionali hanno il compito di promuovere nel proprio ambito
• attività comuni per le Associazioni e Comitati Federati;
• iniziative culturali, formative e partecipative nonché di animare, sostenere e coordinare l’opera delleAssociazioni e Comitati Federati della Zona e della Regione;
• favorire la costituzione di nuove Associazioni e Comitati F.I.I.S.A.
Le attività e le relative competenze di ogni struttura decentrata (Delegazione Zonale e Delegazione Regionale) sono
strettamente dipendenti dallo specifico ambito territoriale in cui operano. Attività, norme di comportamento e di gestione, rapporti interni e rapporti con la Federazione sono specificati nel regolamento.
DURATA DELLE CARICHE
Art. 26)
Tutte le cariche previste nella Federazione sono della durata di tre esercizi e comunque devono coincidere con il rinnovo del Consiglio Centrale. Tutte le cariche sono gratuite; sono ammessi eventuali rimborsi spese con relative e regolari documentazioni. È consentita la rieleggibilità ma è esclusa la cumulabilità, ad eccezione di quanto espressamente previsto dallo statuto.
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 27)
L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Centrale provvede, tramite l’Amministratore, alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo. Il bilancio, con la relazione del Consiglio Centrale ed il rapporto del Revisore dei Conti, dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale.
Art. 28)
Le obbligazioni, gli oneri contratti a nome e nell’interesse della Federazione vengono soddisfatti con il patrimonio della Federazione medesima.
LIBRI SOCIALI
Art. 29)
I libri, fermo quanto richiesto dalle leggi, sono:
• il libro delle riunioni degli organi della Federazione;
• il libro dei Soci.
MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO
Art. 30)
Le eventuali modifiche al presente Statuto, lo scioglimento della Federazione e la sua messa in liquidazione devono essere deliberati dall’Assemblea Generale Straordinaria appositamente convocata.
Essi devono essere proposti dal Consiglio Centrale o da un terzo dei componenti l’Assemblea Generale, richiamato quanto contemplato dall’articolo 12 dello statuto, con contestuale eventuale nomina, in sede di liquidazione, di uno opiù liquidatori, determinandone i poteri.
La delibera dell’assemblea pronunciante lo scioglimento deve essere opportunamente portata a conoscenza di tutti i Soci.
DEVOLUZIONE DEI BENI
Art. 31)
In caso di suo scioglimento o comunque di sua cessazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della Federazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato conformemente all'art. 5 comma 4 della Legge 266/91.
NORME GENERALI
Art. 32)
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dal Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.